Trib. Trani, giudice per le indagini preliminari, Ordinanza 31 gennaio 2008
Il Giudice, dott. Roberto Oliveri del Castillo, letti gli atti del procedimento nei confronti di:
M.D. (nato a B. il XX.XX.XXXX ed ivi residente alla via V. YYYY, p. 1, i. 2; difeso di fiducia dall’Avv. Giangregorio De Pascalis di Andria) persona sottoposta ad indagine in relazione ai reati di cui agli artt. 81, comma 1; 92, comma 1; 93; 575; 432, comma 1; 582, 583, comma 1 e 2, c.p.; 187, comma 7, D. Lvo 30.4.1992, n. 285, perché, ponendosi alla guida dell’autovettura ZZZZ tg. WW WWW WW in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con il precedente uso di sostanza stupefacente del tipo cocaina in quantità idonea a cagionare un effetto disabilitante sulla guida, accettava il rischio (anche in considerazione dell’avvenuta assunzione di alcool, seppure in modesta quantità la sera o la notte del precedente XX.XX.XXXX) di provocare un sinistro stradale e, in conseguenza di quello, gravi lesioni personali e/o la morte di una o più persone; lesioni personali e morte che infatti cagionava, in danno di D.R. [Omissis], delle di lei figlie S.R. [Omissis] e S.I. [Omissis] nonché in danno di C.S. ([Omissis]; questi riportava “trauma cranico e chiuso del torace con frattura composta della 2°-3° condrosternale sn-trasversale composta della porzione prox corpo sternale-lieve diastasi manubrio corposternale e soffusione emorragica del tessuto adiposo retrosternale mediastinico” con prognosi di giorni quaranta a far data dal XX.XX.XXXX), determinando con dolo eventuale il sinistro stradale di seguito descritto:
poco prima delle ore 8:15 del XX.XX.XXXX il M.D., alla guida dell’autovettura sopra menzionata (“scoperta” di assicurazione per la r.c.a.) e nelle alterate condizioni psicofisiche sopra precisate, percorreva con direzione da Canosa di Puglia verso Bari, a velocità non moderata, la strada provinciale n. 231 (ex strada statale n. 98). Giunto poco prima del km 44+00 (punto in cui la strada presenta una curva volgente a destra regolarmente segnalata, la quale precede un rettilineo dove è imposto il limite di 80 km/h), il M.D., a cagione dell’alterato stato psicofisico e della non moderata velocità di percorrenza, perdeva il controllo della propria ZZZZ, la quale si spostava quindi dal centro strada verso il lato sinistro impegnando totalmente l’opposta corsia di marcia e, pertanto, andando a collidere con l’autovettura KKKK tg. QQ QQQ QQ che, condotta dalla trentanovenne D.R. (che vi trasportava le figlie minori S.I., tredicenne, e S.R., di dieci anni), percorreva la medesima strada nell’opposto senso di marcia Bari-Canosa di Puglia tenendo regolarmente la destra. In conseguenza del violentissimo urto tra i due veicoli (urto che si concretizzava nella corsia di pertinenza dell’autovettura KKKK a pochissima distanza dalla linea continua di delimitazione della banchina della corsia anzidetta) la D.R. e le figlie S.R. e S.I. (S.R., tra l’altro, veniva sbalzata fuori dal veicolo KKKK) riportavano gravissime lesioni personali (la D.R.: “trauma cranio-facciale, otorragia bilaterale, frattura mandibolare con avlusione dentaria (incisivi e canino di dx), trauma toraco-addominale chiuso, frattura omero sx esposta, frattura omero dx, vasta ferita lacera coscia sx, frattura gamba dx terzo superiore, ferite escoriate multiple”; S.R.: “trauma cranio-facciale sx, emorragia dalla bocca, frattura femore sx, escoriazioni del volto e delle mani”; S.I.: “politrauma della strada con fratture multiple; rottura della milza, contusione polmonare”) per effetto delle quali la D.R. e S.R. decedevano sul colpo, mentre S.I. decedeva il successivo 25.11.2007 anche in conseguenza della probabile condotta colposa dei sanitari dell’Ospedale di Andria che ne gestirono la degenza dal 19.11.2007 al 25.11.2007. A seguito dell’urto con la KKKK condotta dalla D.R., la ZZZZ condotta dal M.D. ed oramai in fase di arresto veniva attinta nella sua parte posteriore dalla parte anteriore dell’autovettura JJJJ tg. XX XXX XX, regolarmente condotta da C.S., il quale, percorrendo la s.p. n. 231 con direzione da Bari verso Canosa di Puglia, si vedeva improvvisamente impegnare la propria corsia di marcia dalla ZZZZ priva di controllo dopo l’urto con la KKKK. Per effetto dell’impatto tra i due veicoli il C.S. riportava le lesioni personali gravi sopra menzionate.
Con la sopra descritta condotta il M.D. poneva in pericolo la sicurezza dei trasporti per terra.
In Andria (s.p. n. 231, km 44+100) il 19.11.2007, intorno alle ore 08:15, e il 25.11.2007 quanto al decesso di S.I..
Con la recidiva specifica a pena espiata
Persone offese dal reato
1) S.N. [Omissis], difeso di fiducia dall’Avv. Sabino DI TRANI (Andria, Corso Cavour n. 9 –Galleria Tondolo- scala A, int. 14), quale coniuge di D.R. [Omissis] e padre di S.R. [Omissis] e di S.I. [Omissis];
2) C.S. [Omissis], difeso di fiducia dagli Avv.ti Francesco TOTA (con studio in Andria alla via Galleria Boccaccio n. 23) e Graziana VURCHIO (con studio in Trani al Corso Vittorio Emanuele n. 203).
Letta la richiesta di misura cautelare avanzata dal P.M. dott. Maralfa, osserva quanto segue.
Gravi indizi di colpevolezza.
In data 19.11.07 si verificava un disastroso incidente stradale frontale sulla s.p. n. 231 in territorio di Andria, tra la vettura condotta dall’indagato e quella condotta da D.R., in cui si registravano il decesso immediato di D.R. e della figlia, la piccola S.R., ed a seguito del quale decedeva il successivo 25.11.07 l’altra figlia S.I..
Dalla nota in data 20.11.2007 della Polizia Stradale Distaccamento di Ruvo di Puglia e dagli atti a quella allegati, nonché dalla nota in data 26.11.2007 della medesima autorità di p.g. relativa ai fatti e, ancora, dalla nota 4.1.2008 e relativa documentazione planimetrica e fotografica, e in particolare dalle sommarie informazioni rese il 19.11.2007, nella immediatezza dei fatti, dal testimone oculare C.S., rimasto gravemente ferito, si evince che la dinamica del sinistro – sintetizzata dal P.M. istante - è stata la seguente: “ poco prima delle ore 8:15 del 19.11.2007 il M.D., alla guida dell’autovettura sopra menzionata, oltretutto priva di assicurazione per la r.c.a., percorreva con direzione da Canosa di Puglia verso Bari, a velocità non moderata, la strada provinciale n. 231 (ex strada statale n. 98). Giunto poco prima del km 44+00 (punto in cui la strada presenta una curva volgente a destra regolarmente segnalata, la quale precede un rettilineo dove è imposto il limite di 80 km/h), il M.D., a cagione dell’alterato stato psicofisico e della non moderata velocità di percorrenza, perdeva il controllo della propria ZZZZ, la quale si spostava quindi dal centro strada verso il lato sinistro impegnando totalmente l’opposta corsia di marcia e, pertanto, andando a collidere con l’autovettura KKKK tg. XX XXX XX che, condotta dalla trentanovenne D.R. (che vi trasportava le figlie minori S.I., tredicenne, e S.R., di dieci anni), percorreva la medesima strada nell’opposto senso di marcia Bari-Canosa di Puglia tenendo regolarmente la destra. In conseguenza del violentissimo urto tra i due veicoli (urto che si concretizzava nella corsia di pertinenza dell’autovettura KKKK a pochissima distanza dalla linea continua di delimitazione della banchina della corsia anzidetta) la D.R. e le figlie S.R. e S.I. (S.R., tra l’altro, veniva sbalzata fuori dal veicolo KKKK) riportavano gravissime lesioni personali (la D.R.: “trauma cranio-facciale, otorragia bilaterale, frattura mandibolare con avlusione dentaria (incisivi e canino di dx), trauma toraco-addominale chiuso, frattura omero sx esposta, frattura omero dx, vasta ferita lacera coscia sx, frattura gamba dx terzo superiore, ferite escoriate multiple”; S.R.: “trauma cranio-facciale sx, emorragia dalla bocca, frattura femore sx, escoriazioni del volto e delle mani”; S.I.: “politrauma della strada con fratture multiple; rottura della milza, contusione polmonare”) per effetto delle quali la D.R. e S.R. decedevano sul colpo, mentre S.I. decedeva il successivo 25.11.2007 (…). A seguito dell’urto con la KKKK condotta dalla D.R., la ZZZZ condotta dal M.D. ed oramai in fase di arresto veniva attinta nella sua parte posteriore dalla parte anteriore dell’autovettura JJJJ tg. XX XXX XX, regolarmente condotta da C.S., il quale, percorrendo la s.p. n. 231 con direzione da Bari verso Canosa di Puglia, si vedeva improvvisamente impegnare la propria corsia di marcia dalla ZZZZ priva di controllo dopo l’urto con la KKKK. Per effetto dell’impatto tra i due veicoli il C.S. riportava le lesioni personali gravi sopra menzionate.
Il P.M. disponeva immediatamente accertamenti tecnici ex art. 360 c.p.p. da parte del c.t. chimico-tossicologico prof. Roberto GAGLIANO CANDELA dell’Università di Bari, il quale - come si legge nella relazione depositata il 29.1.2008[1] - ha rilevato che “il M.D. aveva pertanto ancora circolante nel sangue residui di cocaina. Al momento dell’incidente il M.D. era sotto l’effetto di cocaina in quantità sufficiente a produrre un grave effetto disabilitante sulla guida, mentre bassa (seppur presente[2]) era il tasso dell’alcool” (cfr. relazione di c.t. ex art. 360 c.p. depositata il 29.1.2008).
Non vi è pertanto dubbio sulla piena responsabilità del M.D. in ordine alla dinamica che ha condotto alla morte delle povere vittime, la cui unica colpa è stata quella di trovarsi al posto sbagliato nel momento sbagliato.
Va però ora fatta una premessa metodologica in ordine alla contestazione mossa dal P.M..
Contro la piaga degli incidenti stradali sempre più provocati da soggetti alterati da assunzione di alcool e/o sostanze stupefacenti (conseguenza del sempre più diffuso consumo da parte di giovani di sostanze alcoliche e stupefacenti in qualunque momento del giorno) si invocano spessi rimedi normativi e giurisdizionali esemplari.
Ad avviso di questo Ufficio, oltre le semplificazioni dei media e dei soggetti istituzionale che partecipano al cd. circo mediatico, sono invece sufficienti i rimedi ordinari apprestati dal legislatore, purchè si evitino comodi approcci di tipo burocratico, senza alcun fondamento dal punto di vista giuridico-fattuale.
Partendo dal dato obiettivo e notorio, rientrante ormai nell’id quod plerumque accidit, che il porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dei processi intellettivi da assunzione di stupefacenti aumenta considerevolmente il rischio di cagionare sinistri stradali con esiti letali per gli utenti della strada coinvolti, ne consegue che il corretto elemento psicologico che sorregge le condotte deve essere ravvisato non nella semplice negligenza, imprudenza o imperizia di chi viola in condizioni ordinarie le regole della circolazione stradale, ma bensì quanto meno nel dolo indiretto, sussistendo di questo concetto tutti i presupposti.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “sussiste il dolo eventuale quando l’agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione e, nonostante ciò, agisce accettando il rischio di cagionarle; quando invece l’ulteriore accadimento si presenta all’agente come probabile, non si può ritenere che egli, agendo, si sia limitato ad accettare il rischio dell’evento, bensì che accettando l’evento, lo abbia voluto, sicché in tale ipotesi l’elemento psicologico si configura nella forma di dolo diretto e non in quella di dolo eventuale” (cfr. Cass. S.U. 12 aprile 1996, n. 3571, Mele).
La predetta condotta si distingue poi nettamente dalla colpa cosciente, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, perché “in entrambe le ipotesi il soggetto si rappresenta l'evento antigiuridico che è conseguenza della sua azione o omissione, ma mentre nel primo caso agisce, accettando il rischio che l'evento possa verificarsi, nel secondo caso agisce, nella certezza che l'evento non si verificherà ed, in ogni caso, egli non vuole, neanche per ipotesi, che l'evento si verifichi. Ovviamente, non potendosi indagare la psiche dell'agente, l'accertamento dell'elemento soggettivo del reato, può essere effettuato soltanto alla stregua delle circostanze di fatto esistenti e note all'agente nel momento in cui la condotta è stata posta in essere, desumendone dalle stesse l'atteggiamento psichico” (Cass. pen., Sez. I, 23/10/1997, n.5969, Held, Riv. Pen., 1998, 342: Il caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte e che può essere giuridicamente sovrapposto al caso di specie era relativo all'uccisione della figlia da parte di soggetto, in stato di ubriachezza, il quale, per scherzo, aveva volontariamente sparato in un locale di limitate dimensioni, alla presenza di 5 persone. La S.C. ha confermato l'imputazione dell'omicidio a titolo di dolo eventuale, evidenziando che “se si considera, quindi, che il fatto avvenne in un locale "di dimensioni limitate, ove erano presenti cinque persone", se ne deve dedurre che era logicamente prevedibile che il proiettile, esploso in quelle circostanze, potesse attingere qualcuno dei presenti, e, quindi, l'avere ciò non ostante sparato, come, peraltro, espressamente annunziato dallo stesso ricorrente, dimostra la volontaria accettazione delle conseguenze, anche letali, della propria condotta. Né la ricostruzione del tribunale contrasta con l'assunto prospettato che egli avrebbe agito "per scherzo"; il motivo dell'agire è la causa psichica della condotta, è lo stimolo, che attiene alla categoria degli "affetti" (impulsi, istinti, sentimenti), che induce l'uomo a delinquere e non va confuso con il dolo che è, invece, volontà del fatto. Va, anzi, rilevato che un movente come quello indicato appare del tutto compatibile con il dolo eventuale. L'agente, infatti, non ha voluto direttamente la morte della figlia, ma, pur prevedendo secondo un ordinario svolgimento causale che dalla sua azione potesse derivare la morte di una delle persone riunite nella stanza, e costrette passivamente a sottostare ai suoi "scherzi" crudeli, ha ciò non ostante, anteponendo la soddisfazione ricavata dal suo gesto al valore della vita umana, esploso il colpo di pistola, accettandone tutte le conseguenze”).
Come si è detto, è assolutamente inverosimile che l’indagato non si sia posto il rischio di eventi mortali e che non lo abbia accettato almeno in parte, ponendosi alla guida con i riflessi appannati dal cocktail di cocaina e alcool assunto in precedenza e risultante dalle analisi condotte dal c.t.. Tale assunzione del rischio, anche parziale, comporta la contestazione dell’accusa di omicidio volontario sorretto da dolo indiretto.
In realtà, la condizione psicologica che lo muoveva nel porsi alla guida in stato alterato era solo una: l’indifferenza per la vita umana. Che si verificasse o meno un incidente, e che avesse o meno esiti mortali per una o più persone, al M.D., non interessava minimamente; viceversa non si sarebbe posto alla guida nelle condizioni predette.
Ciò si riverbera necessariamente sull’elemento psicologico, trasformandolo dal fin troppo abusato ed inidoneo profilo colposo, al più aderente profilo doloso, anche nella modalità indiretta.
Nel caso di specie non si vuole arrivare a dire che l’indagato si sia rappresentato come probabile o certo l’evento letale di terzi nel momento in cui si poneva alla guida della propria vettura, il mattino del 19.11.07, alterato dall’assunzione recente di cocaina ed alcool (sebbene trovato in tracce minime), e d’altra parte cosa spinge una persona a mettere a repentaglio la vita altrui guidando in tali condizioni è problematica che riguarda altre branche scientifiche che non il diritto.
Ma è certo che la configurazione di una tale possibilità è prospettiva che spettava al M.D. considerare come a qualunque soggetto compus sui nell’ambito dell’ordinaria capacità di prospettarsi delle conseguenze per le proprie libere azioni, e che non poteva mancare all’indagato nel caso di specie, posto che secondo il principio dell’actio libera in causa l’indagato è pervenuto in totale libertà e autonomia sia all’assunzione di stupefacenti (prima azione pericolosa), sia nel porsi alla guida della vettura (seconda azione pericolosa).
D’altra parte, sembrano nella specie totalmente assenti quegli elementi (una condizione psico-patologica determinata da intossicazione permanente, oppure assunzione di droga per forza maggiore o caso fortuito: cfr. Cass. Sez. VI, 2 marzo 1989 n.3351, Prilla, e sez. VI 19 gennaio 1989, n. 541, Corrente) in grado di determinare l’esclusione o la diminuzione dell’imputabilità.
Come è noto lo stato di tossicodipendenza (come quello di ubriachezza; cfr. art. 92 c.p.), ai sensi dell’art. 93 c.p. non esclude e/o diminuisce la imputabilità “ed anzi l'art. 93 c. p., in relazione all'art. 92 c. p., stabilisce una presunzione assoluta della capacità di intendere e di volere, anche quando l'uso di tali sostanze abbia provocato una intossicazione acuta e patologica” (Cass. pen., 07/02/1984, Castigli, Riv. Pen., 1985, 80). Talché, nel caso di reato commesso in stato di intossicazione acuta da sostanze stupefacenti, l’autore deve rispondere del fatto-reato commesso come se egli fosse rimasto capace di intendere e di volere nel momento in cui lo commise; ciò postula che si debba guardare all’atteggiamento da lui tenuto in quell’occasione, per identificare l’elemento psicologico che caratterizza la condotta, e non già a quello della messa in opera della situazione che ha determinato la perdita o la menomazione della imputabilità.
D’altra parte alle medesime conclusioni giunge il p.m. secondo il quale il M.D., “allorquando si pose alla guida della propria vettura versava, in relazione ad eventi lesivi della incolumità pubblica e privata che si sono sopra ipotizzati e che gli vengono contestati, in una situazione soggettiva sussumibile nell’ambito del cosiddetto dolo eventuale, non potendo egli non rappresentarsi ed accettare il rischio di provocare, mettendosi alla guida in quelle condizioni psicofisiche alterate, a quell’ora del mattino (8:10 circa) su una strada (la ex SS n. 98) di particolare pericolosità anche per il notevole traffico veicolare e tristemente nota anche per i numerosi incidenti mortali verificatisi anche per la detta pericolosità, un grave sinistro stradale e, per effetto di quello, la morte o lesioni personali di altri utenti della strada, come purtroppo è avvenuto in danno di una donna di sole trentanove anni e delle di lei figlie di dieci e tredici anni, decedute, e di un altro anziano signore, “per fortuna” rimasto “soltanto” gravemente ferito.”
Esigenze cautelari.
Dai fatti indicati in contestazione conseguono rilevanti, concrete ed attuali esigenze cautelari ex art. 274 lett. b) e lett. c).
Sotto il primo profilo l’indagato probabilmente ritiene di andare incontro alla più blanda contestazione dell’omicidio colposo conseguente alla violazione di regole della circolazione stradale, mentre è probabile che avendo contezza della ben più grave contestazione di omicidio doloso, l’indagato possa darsi alla fuga e far perdere le proprie tracce, non potendo sottrarsi ad una consistente pena detentiva all’esito del procedimento.
Sotto il secondo profilo, l’indagato annovera un precedente penale specifico per omicidio volontario e rapina commessi in B. il 25.1.1992, quando era minore di età.
In quella fattispecie l’indagato ha beneficiato della normativa prevista per i reati commessi da minori, ma il caso in esame ha reso evidente che la precedente tragica vicenda non ha svolto alcuna efficacia deterrente e rieducativa, anzi ha probabilmente rafforzato nell’indagato l’idea che l’ordinamento giuridico consenta vulnerazioni dell’ordine pubblico e dell’incolumità personale e preveda sistematici e ripetuti benefici. Viceversa vicende dagli esiti letali multipli quali quelli in esame non possono essere altro che sanzionati in via cautelare al fine impedire all’indagato di provocare altri lutti nella collettività con la misura massima possibile.
A riprova della irresponsabilità criminale e dell’indifferenza ai valori primari del vivere civile, si mette nuovamente in evidenza che questi viaggiava al momento del sinistro su veicolo privo della obbligatoria copertura assicurativa ed è questo un ulteriore elemento che, ancorchè privo di rilevanza penale, denota una assoluta mancanza di rispetto delle regole della convivenza civile. Alla luce dei detti elementi, oltre che in considerazione della gravità del fatto si ritiene che il M.D. possa in qualunque momento reiterare reati contro la persona dello stesso tipo di quelli per cui si procede, esigenza che va soddisfatta solo con la custodia in carcere, misura proporzionata alla entità del fatto e alla sanzione irrogabile. E d’altra parte la più blanda misura domiciliare potrebbe essere in qualunque momento violata, avendo l’indagato dimostrato di non possedere alcun senso di responsabilità e di rispetto per le regole, fossero anche giurisdizionali, potendo quindi violare gli arresti, anche allo scopo di rifornirsi dello stupefacente di cui ha dimostrato fare uso, rimettersi alla guida di veicoli e provocare nuovi lutti nella collettività.
Evidenziato infine che non si versa in nessuna delle condizioni ostative elencate dall’art. 275, comma 4, c.p.p., e che non sussistono allo stato elementi a favore dell’indagato .
Letti gli artt. 272, 273, 274, 275, 285 e 291 c.p.p.;
Dispone
l’applicazione nei confronti di M.D. (nato a B. il 14.5.1976 ed ivi residente alla via V. YYYY, p. 1, i. 2), della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione ai soli delitti come sopra a lui contestati (escluso, allo stato, quello in danno di S.I. accaduto il 25.11.2007);
Ordina
Ad ufficiali ed agenti di p.g. la cattura del predetto indagato e la conduzione presso la più vicina Casa Circondariale.
Manda al P.M. per l’esecuzione immediata.
Fissa
per l’interrogatorio presso la Casa Circondariale il giorno 2 febbraio 2008 ore 10.00, con avviso al difensore.